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L'art.9 della Legge 13/89
(Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati) stabilisce la concessione di finanziamenti
a fondo perduto a favore dei disabili per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche
che si trovano in edifici privati esistenti.
Le informazioni riportate
di seguito sono state tratte da "Le barriere architettoniche nella città
di Milano – Guida ai contributi e alle procedure edilizie" a cura dell'Assessorato
all'Edilizia Privata del Comune di Milano e da "Guida alla presentazione
della domanda di contributo per interventi di abbattimento di barriere
architettoniche. Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 – Documentazione" a cura
dell'Ufficio Contributi Superamento Barriere Architettoniche del Settore
Concessioni e Autorizzazioni Edilizie, aggiornata al 21/02/01.
Argomenti:
INFORMAZIONI
GENERALI
PER
QUALI BARRIERE ARCHITETTONICHE CHIEDERE IL CONTRIBUTO
CHI
SONO I DISABILI CHE HANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO
LA
DOMANDA DI CONTRIBUTO (con facsimile domanda da scaricare)
LA
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO (faxsimile autocertificazione
da scaricare)
LA
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DOPO L’ESECUZIONE DELL’OPERA
ENTITA'
DEL CONTRIBUTO (con foglio di calcolo per conoscere l’entità dei
contributi a cui si ha diritto)
Possono accedere al
finanziamento:
- interventi da realizzare in edifici privati
esistenti (comprese le pertinenze esterne – box, cantine, soffitte,
cortili, giardini, ecc.) che hanno come finalità diretta ed esclusiva
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per edificio privato
si intendono tutti gli edifici con la sola esclusione di quelli pubblici
o aperti al pubblico dove si svolgono attività di carattere collettivi
e sociale.
- interventi da realizzare in edifici di
edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ALER o dei
Comuni, in edifici di proprietà delle cooperative, di banche,
di enti assicurativi, previdenziali, assistenziali, ecc.
- edifici ad uso abitativo o misto nei quali
risieda effettivamente e stabilmente almeno una persona disabile, non
importa se inquilino, proprietario, condominio o altro.
- centri o istituti residenziali (privati
e pubblici) per l’assistenza ai disabili, se in essi risiedono effettivamente
e stabilmente disabili (le difficoltà che derivano dalla barriera
architettonica per il cui superamento si richiede il contributo non
deve essere risolvibile con altri accorgimenti, per es. con l’assegnazione
di stanze diverse).
Sono esclusi dal finanziamento:
- interventi diretti ad abbattimento delle
barriere architettoniche in edifici nei quali disabile svolge il suo
lavoro, edifici aperti al pubblico come centri sportivi, luoghi di culto,
sedi di uffici pubblici o privati nei quali non risiede alcun disabile
Le domande di contributo
non possono riguardare interventi realizzati o iniziati prima della presentazione
della domanda.
L’erogazione del contributo
è subordinata alla dimostrazione che l’intervento è
stato eseguito in conformità alle procedure e alle prescrizioni
vigenti (adempimenti previsti dalle procedure edilizie
ed eventuali autorizzazioni edilizie)
La legge non definisce un
elenco di interventi da considerare di abbattimento delle barriere architettoniche,
ma lascia all’interessato l’onere di dimostrare che un intervento
si configura concretamente come abbattimento di una barriera architettonica
(vale a dire "tutti gli ostacoli che limitano la possibilità di
utilizzare gli edifici, le loro parti e le loro attrezzature a chiunque
e, in particolare, a chiunque abbia difficoltà motorie e sensoriali
di natura permanente o temporanea").
Tra questi interventi però
sono ammessi al contributo solo quelli da realizzare in edifici
in cui risiedano effettivamente e stabilmente persone disabili.
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CHI SONO I DISABILI
CHE HANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO
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Hanno diritto al contributo
i "portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti".
Questa condizione va attestata
attraverso un certificato rilasciato da qualsiasi medico e dovrà
precisare la menomazione o la limitazione funzionale permanente, la malattia
dalla quale è stata originata e, quando non evidenti, le difficoltà
che ne derivano in relazione all’utilizzabilità degli edifici.
La domanda in duplice copia
(una in carta da bollo e una in fotocopia) va presentata all'Ufficio
Barriere Architettoniche il mercoledì alle ore 9.00-12.00/14.00-16.00,
3° piano corpo basso, stanza 24; oppure spedita per posta con raccomandata
con ricevuta di ritorno, indirizzata a:
COMUNE DI MILANO
Direzione Centrale Pian. Urb.
Attuaz. P.R.
Settore Concessioni Autorizzazioni Edilizie
Ufficio Contributi Superamento Barriere Architettoniche
Via G.B. Pirelli 39
Milano
La domanda deve essere presentata
entro il 1° marzo di ogni anno (le domande che perverranno oltre
questo termine saranno comunque prese in considerazione per l’anno successivo)
Inoltre:
- ogni
domanda deve riguardare un singolo intervento finalizzato
ad eliminare una singola barriera architettonica oppure più interventi
funzionalmente connessi (per eliminare più barriere che ostacolano
una stessa funzione);
- se le opere da realizzare si riferiscono
a più barriere architettoniche che ostacolano differenti
funzioni, va presentata una domanda per ogni opera.
- La domanda può essere presentata
solo e soltanto dal disabile o da chi esercita sul disabile la tutela
o la potestà.
| LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO |
- CERTIFICATO MEDICO in carta libera con
indicata la menomazione e la limitazione funzionale;oppure
se si vuole avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell’art.10
della L. 13//89, CERTIFICATO DI INVALIDITA' rilasciato dalla ASL, in
originale o in copia autenticata (nel caso di disabili con invalidità
al 100%);
- AUTOCERTIFICAZIONE
contenente quanto richiesto dalla normativa vigente (ubicazione dell'immobile
ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire; descrizione
degli ostacoli alla mobilità; dichiarazione dell'inesistenza
delle opere al momento della domanda e del mancato ottenimento di altri
contributi) come da fac-simile;
- FOTOCOPIA
della CARTA D'IDENTITA' (fronte e retro) del richiedente che sottoscrive
l'autocertificazione
- indicare il BENEFICIARIO avente diritto
al contributo (può essere lo stesso richiedente disabile o chi
abbia a carico il disabile, il condominio o il proprietario dell'immobile);
- indicare il NOMINATIVO dell'AMMINISTRATORE
DEL CONDOMINIO, se le spese sono eseguite dal condominio;
- ATTO DI TUTELA o PROCURA SPECIALE, in
originale od in copia autenticata (per minori o incapaci);
- DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE e importo
della SPESA PREVISTA comprensiva di I.V.A.
| LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DOPO
L’ESECUZIONE DELL’OPERA |
(documentazione da presentare
dopo la pubblicazione della graduatoria a cui la domanda si riferisce,
che avviene dal 3 Aprile di ogni anno presso l'Albo Pretorio del Comune
di Milano sito in C.so di Porta Romana, 10)
L’effettiva erogazione del
contributo avviene in base alle fatture debitamente quietanzate dopo l’esecuzione
delle opere. Il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare la
conclusione dei lavori e di trasmettere la fattura dopo la pubblicazione
della graduatoria.
Il contributo sarà
calcolato in base alla spesa prevista indicata; se la spesa effettiva
dovesse risultare superiore il contributo non potrà essere modificato,
se invece la spesa effettiva dovesse risultare minore, il contributo sarà
ricalcolato in riduzione.
Al fine del completamento della pratica,
dopo aver eseguito i lavori, si dovranno presentare i seguenti documenti:
- DICHIARAZIONE
con la quale l'Amministratore pro-tempore si impegna a ripartire la
somma indicata fra tutti i condomini che a suo tempo hanno sostenuto
la spesa, qualora il beneficiario del contributo sia il condominio ove
risiede il disabile;
- AUTORIZZAZIONE del CONDOMINIO risultante
da deliberazione firmata dall'Amministratore pro-tempore (per le innovazioni
che riguardino le parti comuni di un edificio condominiale);
- atto comprovante l'ASSENSO del LOCATORE
(per opere interne all'alloggio in affittanza);
- fotocopia del tesserino CODICE FISCALE
del beneficiario del contributo;
- dichiarazione sottoscritta dal beneficiario
oppure dichiarazione rilasciata dall'Istituto Bancario dove si comunica:
N.CONTO CORRENTE BANCARIO, codici ABI e CAB intestato al beneficiario
del contributo (o a persona delegata con idoneo atto), al quale versare
il contributo a cui si avrà diritto;
- FATTURA QUIETANZATA (firma e timbro della
ditta dell'avvenuto pagamento) della spesa sostenuta in originale o
in copia autenticata (è possibile autocertificare la conformità
della copia all'originale, con dichiarazione firmata o in presenza del
funzionario incaricato o allegando fotocopia di documento d'identità);
- copia del PROVVEDIMENTO COMUNALE di autorizzazione
all'esecuzione dell'opera e/o dell'eventuale richiesta di deroga alle
prescrizioni tecniche della L.R. 6/89.
La legge 13/89 stabilisce
che il contributo sia concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta per costi fino a 5 milioni di lire; è aumentato del 25%
della spesa effettivamente sostenuta per costi da 5 milioni a 25 milioni;
è aumentato di un ulteriore 5% per costi da 25 milioni a 100 milioni.
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Spesa
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Contributo
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fino a 5 milioni
100% spesa effettiva
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da 5 a 25 milioni
25% spesa effettiva
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da 25 a 100 milioni
5% spesa effettiva
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Totale
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5.000.000
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5.000.000
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--
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--
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5.000.000
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10.000.000
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5.000.000
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1.250.000
|
--
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6.250.000
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20.000.000
|
5.000.000
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3.750.000
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--
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8.750.000
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25.000.000
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5.000.000
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5.000.000
|
--
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10.000.000
|
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30.000.000
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5.000.000
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5.000.000
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250.000
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10.250.000
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50.000.000
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5.000.000
|
5.000.000
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1.250.000
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11.250.000
|
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80.000.000
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5.000.000
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5.000.000
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2.750.000
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12.750.000
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100.000.000 e oltre
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5.000.000
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5.000.000
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3.750.000
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13.750.000
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Il contributo è cumulabile con altri
eventualmente concessi a qualsiasi titolo per la stessa opera, con la
limitazione che la somma dei contributi non superi la spesa effettivamente
sostenuta.
Il Comune accertato l'effettivo
compimento dell'opera e la conformità rispetto alle indicazioni
contenute nella domanda, provvederà all'effettiva erogazione del
contributo, dandone comunicazione al richiedente e all'avente diritto,
quando la Regione ripartirà il Fondo Nazionale.
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