CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
 

L'art.9 della Legge 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) stabilisce la concessione di finanziamenti a fondo perduto a favore dei disabili per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento delle barriere architettoniche che si trovano in edifici privati esistenti.

Le informazioni riportate di seguito sono state tratte da "Le barriere architettoniche nella città di Milano – Guida ai contributi e alle procedure edilizie" a cura dell'Assessorato all'Edilizia Privata del Comune di Milano e da "Guida alla presentazione della domanda di contributo per interventi di abbattimento di barriere architettoniche. Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 – Documentazione" a cura dell'Ufficio Contributi Superamento Barriere Architettoniche del Settore Concessioni e Autorizzazioni Edilizie, aggiornata al 21/02/01.

Argomenti:
INFORMAZIONI GENERALI

PER QUALI BARRIERE ARCHITETTONICHE CHIEDERE IL CONTRIBUTO

CHI SONO I DISABILI CHE HANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO

LA DOMANDA DI CONTRIBUTO (con facsimile domanda da scaricare)

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO (faxsimile autocertificazione da scaricare)

LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DOPO L’ESECUZIONE DELL’OPERA

ENTITA' DEL CONTRIBUTO (con foglio di calcolo per conoscere l’entità dei contributi a cui si ha diritto)

 

INFORMAZIONI GENERALI

Possono accedere al finanziamento:

  • interventi da realizzare in edifici privati esistenti (comprese le pertinenze esterne – box, cantine, soffitte, cortili, giardini, ecc.) che hanno come finalità diretta ed esclusiva l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per edificio privato si intendono tutti gli edifici con la sola esclusione di quelli pubblici o aperti al pubblico dove si svolgono attività di carattere collettivi e sociale.
  • interventi da realizzare in edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ALER o dei Comuni, in edifici di proprietà delle cooperative, di banche, di enti assicurativi, previdenziali, assistenziali, ecc.
  • edifici ad uso abitativo o misto nei quali risieda effettivamente e stabilmente almeno una persona disabile, non importa se inquilino, proprietario, condominio o altro.
  • centri o istituti residenziali (privati e pubblici) per l’assistenza ai disabili, se in essi risiedono effettivamente e stabilmente disabili (le difficoltà che derivano dalla barriera architettonica per il cui superamento si richiede il contributo non deve essere risolvibile con altri accorgimenti, per es. con l’assegnazione di stanze diverse).

Sono esclusi dal finanziamento:

  • interventi diretti ad abbattimento delle barriere architettoniche in edifici nei quali disabile svolge il suo lavoro, edifici aperti al pubblico come centri sportivi, luoghi di culto, sedi di uffici pubblici o privati nei quali non risiede alcun disabile

Le domande di contributo non possono riguardare interventi realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda.

L’erogazione del contributo è subordinata alla dimostrazione che l’intervento è stato eseguito in conformità alle procedure e alle prescrizioni vigenti (adempimenti previsti dalle procedure edilizie ed eventuali autorizzazioni edilizie)

 

La legge non definisce un elenco di interventi da considerare di abbattimento delle barriere architettoniche, ma lascia all’interessato l’onere di dimostrare che un intervento si configura concretamente come abbattimento di una barriera architettonica (vale a dire "tutti gli ostacoli che limitano la possibilità di utilizzare gli edifici, le loro parti e le loro attrezzature a chiunque e, in particolare, a chiunque abbia difficoltà motorie e sensoriali di natura permanente o temporanea").

Tra questi interventi però sono ammessi al contributo solo quelli da realizzare in edifici in cui risiedano effettivamente e stabilmente persone disabili.

 

CHI SONO I DISABILI CHE HANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO

Hanno diritto al contributo i "portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti".

Questa condizione va attestata attraverso un certificato rilasciato da qualsiasi medico e dovrà precisare la menomazione o la limitazione funzionale permanente, la malattia dalla quale è stata originata e, quando non evidenti, le difficoltà che ne derivano in relazione all’utilizzabilità degli edifici.

 

LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda in duplice copia (una in carta da bollo e una in fotocopia) va presentata all'Ufficio Barriere Architettoniche il mercoledì alle ore 9.00-12.00/14.00-16.00, 3° piano corpo basso, stanza 24; oppure spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a:

COMUNE DI MILANO
Direzione Centrale Pian. Urb. Attuaz. P.R.
Settore Concessioni Autorizzazioni Edilizie
Ufficio Contributi Superamento Barriere Architettoniche

Via G.B. Pirelli 39
Milano

La domanda deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno (le domande che perverranno oltre questo termine saranno comunque prese in considerazione per l’anno successivo)

Inoltre:

  • ogni domanda deve riguardare un singolo intervento finalizzato ad eliminare una singola barriera architettonica oppure più interventi funzionalmente connessi (per eliminare più barriere che ostacolano una stessa funzione);
  • se le opere da realizzare si riferiscono a più barriere architettoniche che ostacolano differenti funzioni, va presentata una domanda per ogni opera.
  • La domanda può essere presentata solo e soltanto dal disabile o da chi esercita sul disabile la tutela o la potestà.

 

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
  • CERTIFICATO MEDICO in carta libera con indicata la menomazione e la limitazione funzionale;oppure se si vuole avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell’art.10 della L. 13//89, CERTIFICATO DI INVALIDITA' rilasciato dalla ASL, in originale o in copia autenticata (nel caso di disabili con invalidità al 100%);
  • AUTOCERTIFICAZIONE contenente quanto richiesto dalla normativa vigente (ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire; descrizione degli ostacoli alla mobilità; dichiarazione dell'inesistenza delle opere al momento della domanda e del mancato ottenimento di altri contributi) come da fac-simile;
  • FOTOCOPIA della CARTA D'IDENTITA' (fronte e retro) del richiedente che sottoscrive l'autocertificazione
  • indicare il BENEFICIARIO avente diritto al contributo (può essere lo stesso richiedente disabile o chi abbia a carico il disabile, il condominio o il proprietario dell'immobile);
  • indicare il NOMINATIVO dell'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO, se le spese sono eseguite dal condominio;
  • ATTO DI TUTELA o PROCURA SPECIALE, in originale od in copia autenticata (per minori o incapaci);
  • DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE e importo della SPESA PREVISTA comprensiva di I.V.A.

 

LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DOPO L’ESECUZIONE DELL’OPERA

(documentazione da presentare dopo la pubblicazione della graduatoria a cui la domanda si riferisce, che avviene dal 3 Aprile di ogni anno presso l'Albo Pretorio del Comune di Milano sito in C.so di Porta Romana, 10)

L’effettiva erogazione del contributo avviene in base alle fatture debitamente quietanzate dopo l’esecuzione delle opere. Il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare la conclusione dei lavori e di trasmettere la fattura dopo la pubblicazione della graduatoria.

Il contributo sarà calcolato in base alla spesa prevista indicata; se la spesa effettiva dovesse risultare superiore il contributo non potrà essere modificato, se invece la spesa effettiva dovesse risultare minore, il contributo sarà ricalcolato in riduzione.


Al fine del completamento della pratica, dopo aver eseguito i lavori, si dovranno presentare i seguenti documenti:

  • DICHIARAZIONE con la quale l'Amministratore pro-tempore si impegna a ripartire la somma indicata fra tutti i condomini che a suo tempo hanno sostenuto la spesa, qualora il beneficiario del contributo sia il condominio ove risiede il disabile;
  • AUTORIZZAZIONE del CONDOMINIO risultante da deliberazione firmata dall'Amministratore pro-tempore (per le innovazioni che riguardino le parti comuni di un edificio condominiale);
  • atto comprovante l'ASSENSO del LOCATORE (per opere interne all'alloggio in affittanza);
  • fotocopia del tesserino CODICE FISCALE del beneficiario del contributo;
  • dichiarazione sottoscritta dal beneficiario oppure dichiarazione rilasciata dall'Istituto Bancario dove si comunica: N.CONTO CORRENTE BANCARIO, codici ABI e CAB intestato al beneficiario del contributo (o a persona delegata con idoneo atto), al quale versare il contributo a cui si avrà diritto;
  • FATTURA QUIETANZATA (firma e timbro della ditta dell'avvenuto pagamento) della spesa sostenuta in originale o in copia autenticata (è possibile autocertificare la conformità della copia all'originale, con dichiarazione firmata o in presenza del funzionario incaricato o allegando fotocopia di documento d'identità);
  • copia del PROVVEDIMENTO COMUNALE di autorizzazione all'esecuzione dell'opera e/o dell'eventuale richiesta di deroga alle prescrizioni tecniche della L.R. 6/89.

 

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

La legge 13/89 stabilisce che il contributo sia concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 5 milioni di lire; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da 5 milioni a 25 milioni; è aumentato di un ulteriore 5% per costi da 25 milioni a 100 milioni.

 

Spesa

Contributo

fino a 5 milioni

100% spesa effettiva

da 5 a 25 milioni

25% spesa effettiva

da 25 a 100 milioni

5% spesa effettiva

Totale

5.000.000

5.000.000

--

--

5.000.000

10.000.000

5.000.000

1.250.000

--

6.250.000

20.000.000

5.000.000

3.750.000

--

8.750.000

25.000.000

5.000.000

5.000.000

--

10.000.000

30.000.000

5.000.000

5.000.000

250.000

10.250.000

50.000.000

5.000.000

5.000.000

1.250.000

11.250.000

80.000.000

5.000.000

5.000.000

2.750.000

12.750.000

100.000.000 e oltre

5.000.000

5.000.000

3.750.000

13.750.000

Il contributo è cumulabile con altri eventualmente concessi a qualsiasi titolo per la stessa opera, con la limitazione che la somma dei contributi non superi la spesa effettivamente sostenuta.

Il Comune accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda, provvederà all'effettiva erogazione del contributo, dandone comunicazione al richiedente e all'avente diritto, quando la Regione ripartirà il Fondo Nazionale.